ITAMIL ESERCITO: ALLARME CYBERBULLISMO TRA I MILITARI ?

10.06.2022

Organizzazione Sindacale Itamil Esercito

Alla cortese attenzione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Gen. C.A. Pietro SERINO

Per conoscenza il Ministro della Difesa

On. Lorenzo GUERINI

RELAZIONE SUL CYBERBULLISMO NEL MONDO DEL LAVORO

La vigente normativa descrive il Cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni e adulti, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore, adulto o un gruppo di minori o adulti ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Il legislatore italiano non è rimasto a guardare e contro il Bullismo e il

Cyberbullismo è stata approvata la L. 71/2017, intitolata sulle "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

In questo fenomeno possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo e chiunque potrebbe diventarlo; i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri, in modo che la persona presa di mira non sappia con chi sta interagendo; il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo; le comunicazioni aggressive possono avvenire in ogni momento della giornata; i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale, anche se rispondendo appieno nella

moderna logica narcisistica che detta l'importanza del

mostrarsi e del far parlare di sé ad ogni costo, può anche, però, accadere che i cyberbulli decidano di rendersi visibili: pensiamo a quanti pubblicano su un proprio blog, video, immagini, scritte offensive, magari chiedendo ad altri di commentarli e votarli. Infine, c'è un disturbo dissociativo della personalità, in cui il soggetto presenta due o più identità e vuoti di memoria rispetto a eventi quotidiani, importanti informazioni personali ed eventi traumatici o stressanti, così come numerosi altri sintomi, tra cui depressione e ansia.

Il cyberbullismo è, dunque, una cyber-violenza dalle molteplici forme, suddivisibili in diverse tipologie, a tratti, ed in alcuni casi, con aree di sovrapposizione tra loro:

FLAMING: Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare "battaglie" verbali online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad "armi pari" per una durata temporale determinata dall'attività on line condivisa. Il flaming può essere, infatti, circoscritto ad una o più conversazioni che avvengono nelle chat. E' bene, però, precisare che una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale.

Proprietà: intenzionalità, escalation simmetrica (contendenti in posizione one up che lottano per l'affermazione del potere), durata circoscritta all'attività on line condivisa.

Carattere: comportamento deviante (soggetto che, infrangendo, con il suo comportamento, una norma, viola quel complesso di regole, implicite ed esplicite, condivise dalla maggior parte delle persone che appartengono ad uno specifico sistema, famiglia, scuola, società).

HARASSMENT: Dall'inglese "molestia", consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute. A differenza di quanto accade nel flaming, sono qui riconoscibili le proprietà della persistenza (il comportamento aggressivo è reiterato nel tempo) e della asimmetria di potere tra il cyber-bullo (o i cyber-bulli) e la vittima. Si tratta, dunque, di una relazione sbilanciata nella quale la vittima è sempre in posizione one down e subisce passivamente le molestie o, al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. Può talvolta anche accadere che la vittima replichi ai messaggi offensivi con comunicazioni altrettanto scortesi ed aggressive, ma, differentemente da quanto avviene nel flaming, l'intento è unicamente quello di far cessare i comportamenti molesti. In alcuni casi, il cyberbullo, per rafforzare la propria attività offensiva, può anche coinvolgere i propri contatti on line (mailing list), che, magari pur non conoscendo direttamente lo studente target, si prestano a partecipare alle aggressioni on line.

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida (persecutore in posizione one up, vittima in posizione one down), persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di altri utenti della rete. Carattere: comportamento criminale (soggetto che viola una norma contenuta nel codice penale).

CYBERSTALKING: Quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione. E' facile riscontrare il cyberstalking nell'ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti. In questo caso, il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso nella rete.

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, grave pericolo per l'incolumità fisica della vittima. Carattere: comportamento criminale.

DENIGRATION: L'obiettivo del cyberbullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo.

I cyberbulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o videoclip) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo del soggetto target al fine di ridicolizzarlo, oppure rendendolo protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l'uso di fotomontaggi. In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono, necessariamente, le vittime (come, invece, prevalentemente avviene nell'harassment e nel cyberstalking) ma spettatori, talvolta passivi del cyberbullismo (quando si limitano a guardare), più facilmente attivi (se scaricano - download - il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano). Dunque, a differenza di quanto avviene nel cyberstalking, l'attività offensiva ed intenzionale del cyberbullo può concretizzarsi in una sola azione capace di generare, con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet. Ricordiamo, infine, che la denigration è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori.

Carattere: comportamento deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

IMPERSONATION: Se qualcuno viola l'account di un soggetto può farsi passare per questa persona e inviare messaggi con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, durata circoscritta nel tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione dell'account). Carattere: comportamento criminale.

OUTING AND TRICKERY: Si intende con il termine "outing" una forma di cyberbullismo attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver salvato le confidenze spontanee (outing) del bullizzato, o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail.

In altri casi, il cyberbullo può sollecitare, con l'inganno, a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso o un'altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste (talvolta anche sessuali). Il cyberbullo può, dunque, avere inizialmente un rapporto bilanciato con la futura vittima, o quantomeno fingere di averlo, per poi assumere una posizione prevaricatoria e contare sul contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli altri navigatori di Internet.

Proprietà: intenzionalità, relazione inizialmente bilanciata che rapidamente evolve in complementare rigida, talvolta persistenza, contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori.

Carattere: comportamento deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

EXCLUSION: Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente la persona bullizzata da un gruppo. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, contributo attivo e richiesto degli spettatori. Carattere: comportamento deviante.

Aftab e Smith inseriscono, inoltre, tra le diverse forme di cyberbullismo, anche il:

CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING: Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi al bullizzato, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri...). Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, reclutamento involontario.

Carattere: comportamento criminale.

LA LEGGE ITALIANA N.71/2017:

L'obiettivo - recita l'articolo 1 della legge, è di «contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche».

Per combattere tale fenomeno è importante non solo educare i minori, ma anche i genitori, che troppo spesso lasciano i propri figli in balia dei dispositivi digitali. Non solo, anche gli istituti scolastici hanno un ruolo centrale. È necessario, pertanto, favorire una convergenza educativa tra scuola e famiglia al fine di arrivare a condividere, non solo sulla carta ma nella prassi quotidiana, una sorta di patto educativo il più possibile partecipato.

COSA PREVEDE LA LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO:

L'articolo 2 prevede la possibilità di richiedere al gestore del sito o al titolare del social network l'immediato oscuramento, il blocco o la rimozione dei contenuti illeciti pubblicati online. Questa tipologia di tutela ha carattere immediato, ciò in quanto il gestore del sito entro un giorno deve dare comunicazione di aver preso in carico la richiesta e deve rimuovere contenuti illeciti e dati personali della vittima entro due giorni. Qualora ciò non avvenga, come ulteriore tutela la vittima ha la possibilità di rivolgersi al Garante della Privacy, il quale provvederà alla rimozione entro le quarantotto ore. E' altresì prevista una procedura di ammonimento per gli illeciti di questa natura per i quali non sia stata ancora attivata una procedura di tutela.

Sia la letteratura scientifica (Menesini, Nocentini, & Palladino, 2017; Ttofi & Farrington, 2015) che le raccomandazioni per il contrasto al bullismo promosse dalle istituzioni (es. ONU, 2016) evidenziano la necessità di implementare interventi che siano supportati dalle indicazioni della ricerca e che siano evidence-based. Per essere evidence-based un programma d'intervento deve:

  • fondarsi su un modello con una base teorica

chiara;

  • essere stato implementato sul campo;
  • avere risultati di efficacia comprovati da evidenze scientifiche ottenute con una rigorosa metodologia.

Per concludere è meglio ricordare che questo fenomeno, da diversi anni, ha coinvolto anche il mondo militare e potrebbe essere un serio problema sulla condotta professionale e in particolare modo certe circolari interne vengono strumentalizzate come quella sullo stato a ponderale creando cyberbullismo verso colleghi fuori forma, i singoli, i divorziati, donne soldato, cappellani ma anche tra colleghi che per competizione professionale si cerca a demonizzare gli avversari. Ci sono anche alcuni militari che dai loro scritti e comportamenti secondo il nostro punto di vista hanno bisogno di essere sottoposti a terapia e controlli psicologici per la sindrome di delirio di onnipotenza ed aiutarli a riprendere coscienza dei propri comportamenti.

Pertanto si chiede all'amministrazione di creare un'osservatorio costiuito da professionisti per monitorare e prevenire eventuali casi di cyberbullismo tra i colleghi "militari" tutelando soggetti fragili che potrebbero spingersi verso il suicidio oppure azioni estreme di violenza.

Tali comportamenti riferito al cyberbullismo non hanno nulla a che vedere con il diritto di critica oppure di pensiero ed offendono il decoro e l'onore di coloro Che indossano una divisa.

Roma 10/6/2022

Il Segretario Generale

Girolamo Foti