SINDACATO ITAMIL ESERCITO – LAVORO : PRECEDENTE PERICOLOSO CHE CALPESTA I DIRITTI DEI LAVORATORI DELL’ESERCITO, DELLA MARINA, DELL’AERONAUTICA, DEI CARABINIERI (AD ESCLUSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA) CON LA SCUSA DELLA TUTELA DELLA SALUTE “ UNA CIRCOLARE

12.07.2022

SINDACATO ITAMIL ESERCITO - LAVORO : PRECEDENTE PERICOLOSO CHE CALPESTA I DIRITTI DEI LAVORATORI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA, DEI CARABINIERI (AD ESCLUSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA) CON LA SCUSA DELLA TUTELA DELLA SALUTE " UNA CIRCOLARE INTERNA SENZA RIFERIMENTI LEGISLATIVI" IL DICASTERO DELLA DIFESA IGNORA LE SIGLE SINDACALI DEI MILITARI E SI RIVOLGE AL COCER INTERFORZE PER UN PARERE". MERCOLEDI 13 LUGLIO ALLE ORE 18:30 IL SINDACATO ITAMIL ORGANIZZA UN CONVEGNO IN TEMA DI TUTELA DEL POSTO DI LAVORO IN DIRETTA LIVE SU FACEBOOK

Roma 12 luglio 2022 - L'amministrazione della Difesa senza interpellare le sigle sindacali a breve secondo le intenzioni di una lettera trasmessa al Cocer Interforze regolamenterà una circolare sull'accesso ponderale priva di un riferimento legislativo si tratta di un grave precedente pericoloso simile alla sospensione dello stipendio per i non vaccinati, la circolare all'epoca introdotta nell'Esercito aveva creato disparità di trattamento tra' il personale colpendo principalmente i non dirigenti over 40/50 "Marescialli, Sergenti e Graduati" con gravi effetti sulla carriera, sul Fesi, stipendi ridotti per via dei lunghi periodi di convalescenza fino alla perdita del posto nell'Esercito, la circolare fu sospesa dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta in quanto priva di elementi legislativi e creava disparità di trattamento. E' prevista per il 13 luglio 2022 la riunione del Cocer Interforze per esprimere un parere per reintrodurre la circolare sull'eccesso ponderale a tutto il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri ad eccezione della Guardia di Finanza, in Polizia una direttiva simile è stata bocciata dalle varie sigle sindacali a tutela del personale, per i Vigli del fuoco a tutela del proprio personale si attua l'art. 134, D. Lgs. n. 217/2005, per i Vigili del Fuoco), aldilà della tutela della propria salute relativo all'eccesso ponderale riteniamo che questa patologia come altre relative allo Stress post traumatico dal rientro delle missioni, lo stress da lavoro correlato, meritano senza dubbio approfondimenti, per trovare soluzioni idonee alla salvaguardia del posto di lavoro tenuto conto dell'efficienza operativa della nostra Forza Armata. Per noi del Sindacato Itamil Esercito la circolare sull'eccesso ponderale è priva di riferimenti legislativi di fatto si tratta di un grave precedente pericoloso per mantenimento del posto di lavoro sul modello dell'obbligo vaccinale che il nostro Sindacato ha denunciato nelle aule dei Tribunali Amministrativi di Roma. L'Art. 5791, DPR n. 90/2010 (T.U. sulle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), che definisce idoneo al servizio il Militare che presenta l'efficienza psicofisica idonea a consentire l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza, l'età' e gli anni di servizio.. Ciò sta a significare che per i Militari in servizio è tollerata la loro condizione psico-fisica rispetto al ruolo che svolge ordinariamente, non esistono norme legislative sull'indice di massa corporea e il superamento delle prove fisiche. Dunque, il futuro regolamento ministeriale NON può prevedere conseguenze gravi (o meno gravi), laddove il superamento del parametro della MC non pregiudica l'esercizio ordinario dell'incarico militare. Inoltre, la norma garantista di cui all'art. 5791 attiene al militare da reclutare, ed essa si presta ad una interpretazione di maggior favor verso il militare in servizio, il quale, tenuto a garantire l'efficienza mansionale (ex art. 97 Cost.) assegnatagli da anni, non può sottostare all'alea dell'IMC, laddove il sovrappeso o l'obesità non incide su detta efficienza ed efficacia. Pertanto, l'idoneità psico-fisica richiesta dall'art. 5791 va rapportata all'idoneità generale per il Militare da reclutare, invece, quella specifica, richiesta per il Militare in servizio, va parametrata alla peculiare mansione assegnata al Militare. La norma di cui all'art. 718 T.U. (DPR n. 90/2010), menzionata anche dalla bozza della Direttiva del Ministero 2019, è in linea con la detta interpretazione, perché conferma il rapporto dell'idoneità psico-fisica alla mansione svolta, e non alla MC. Pertanto, il Militare per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche, a prescindere dall'eccesso ponderale (salvo, ovviamente, l'inabilità al servizio). Conclusivamente, il menzionato precetto pone al centro della ratio normativa <l'efficienza operativa in rapporto alla mansione>, ma non in rapporto al peso, tanto da legittimare la MC come indice esclusivo e/o determinante per decidere le sorti lavorative del Militare. La menzionata Direttiva 2019 richiama, altresì, l'art. 582 T.U. (DPR n. 90/2010), che elenca le imperfezioni e le infermità quali <cause di non idoneità al servizio> del militare da reclutare. Tra le imperfezioni e le infermità a carattere permanente e incidenti sull'idoneità a svolgere l'impiego militare non viene elencato il riferimento alla MC. Pertanto se l'IMC non è considerata una infermità o imperfezione per l'arruolamento, a maggior ragione non dovrebbe esserlo per il Militare in servizio che garantirebbe ugualmente l'efficienza e la funzionalità del proprio operato. Una recente pronuncia del TAR Lazio, ha disposto l'ammissione a concorso di un aspirante carabinieri, escluso per eccesso ponderale, per eccesso di potere dovuto a travisamento dei fatti e per illogicità. Appare inconferente anche il richiamo ministeriale, nella menzionata direttiva, dell'art. 725 T.U. (DPR n. 90/2010), secondo cui il Superiore "curare le condizioni di vita e di benessere del personale" e "salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti". Detta previsione normativa attiene ai luoghi di lavoro e alla previsione di salvaguardia del personale rispetto a detto ambiente, ma non certamente legittima il loro allontanamento per superamento dell'IMC. L'idoneità psico-fisica non è misurata dalla legge con riferimento ai parametri dell'IMC, ma da una ordinaria efficienza che il Militare deve garantire attraverso il funzionamento del ruolo ricoperto e dalla sua efficienza. Pertanto nessuna sanzione può essere irrogata ed applicata per la mancata previsione normativa che candida l'IMC come criterio idoneo ad adottare una misura drastica che incide sul rapporto di lavoro. Il Regolamento sull'eccesso ponderale non presenta, dunque, una base normativa, ma non prevede nemmeno la possibilità di salvaguardare l'occupazione (come avvenuto con la previsione dell'art. 134, D. Lgs. n. 217/2005, per i Vigili del Fuoco), attuando la tutela costituzionale del lavoro, salvaguardandolo in caso di inabilità al servizio. I principi che l'Amministrazione intende porre a base delle Linee Guida sull'eccesso ponderale, non contemplano, a torto, le cause specifiche che esimono il Militare dalla <colpa> del sovrappeso o dell'obesità. Si tratta, in particolare, dello <stress da lavoro correlato> e dallo <stress da missioni> rivelatesi post-traumatiche, soprattutto al rientro da teatri di guerra. La stessa Direttiva 2019 non tiene conto, ai fini dell'esimente, della multifattorialita' che concorre per gli ultra 45 enni alla formazione dell'eccesso ponderale. Condizione anagrafica, questa, che non può essere trascurata, perché finisce per discriminare la categoria anagrafica dei Militari, assoggettati ingiustamente a sanzioni disciplinari, per il superamento dell'IMC, nonostante l'efficienza mostrata in servizio In materia di esimenti e giustificazioni, si dovrà tenere conto anche del sovrappeso (o dell'obesità) assunta al rientro da periodi di missioni, durante i quali l'esercizio del servizio è stato espletato con efficienza ed efficacia, e che continua ad essere garantito, seppure con un IMC diverso da quello di alcuni mesi o anni prima. A seguito di detto rientro, un diverso IMC non può rappresentare, dunque, il motivo dell'allontanamento dal proprio ruolo, giungendo, in definitiva, alla considerazione inziale, secondo cui l'idoneità al servizio va rapportata alla mansione e non può essere demandata all'IMC. La Direttiva 2019 o le Linee Guida prossime alla loro emanazione, non specificano se il regime sanzionatorio previsto in caso difformità all'IMC, si estende a tutti i ruoli e categorie del personale militare. E soprattutto, detti provvedimenti, centralizzano eccessivamente l'IMC temiamo che per svecchiare gli organici superati i 45 anni la circolare IMC farà da apri pista ad altre circolari senza riferimenti legislativi per altre patologie valori pressori costantemente sopra la norma; le patologie latenti di natura psicologica, che portano spesso ai sucidi di militari; il diabete ed altre patologie ancora). Nel caso specifico dei Carabinieri ad esempio se occupati in indagini per la delicata funzione che essi svolgono potrebbero subire l'uso distorto degli indici matematici della IMC e del colloquio con il Psicologo limitandoli nello svolgimento delle proprie funzioni. Stessa ipotesi per coloro che ricoprono incarichi di rappresentanza produrrà l'effetto la classificazione "antisindacale" limitando il proprio ruolo con il rischio della perdita della propria funzione. La direttiva potrebbe creare delle conseguenze di cyberbullismo e finirebbe di creare atti discriminatori. Riteniamo che l'amministrazione dovrebbe aprire un tavolo di confronto con le parti sociali per trovare insieme soluzioni a favore del personale per tutelare la propria salute, il posto di lavoro con i relativi paracaduti e garantire la funzionalità della nostra forza armata. Mercoledì 13 luglio

2022 alle ore 18:30 abbiamo organizzato un convegno online in diretta live su Facebook per un libero confronto con esperti nel campo della salute ela tutela del posto di lavoro.