Studio legale Sica: Giustizia Militare

01.10.2022
Mercoledi 28 settembre 2022, sono intervenuto alla Camera dei Deputati ad un convegno organizzato dal sindacato Militare Itamil  con ad oggetto la specificità militare.

La mia relazione è stata incentrata su vari aspetti, fra cui una ipotesi di riforma del codice penale militare di pace.

L'unica via per conseguire la razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare è la rivisitazione del concetto di «reato militare», in cui l'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, individua uno dei due parametri di competenza della giurisdizione militare.Solo svincolando quel concetto dalle strettoie formalistiche dell'ART.37 C.P.M.P. (Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare) e attribuendo a esso, invece, connotati più sostanziali (commissione di reato comune da parte di un militare, in un luogo militare, con violazione dei doveri o con abuso dei poteri militari) la speciale giurisdizione godrebbe di un respiro plausibile e sarebbe in grado di rivendicare una limpida e utile ragion d'essere. Ciò porterebbe ad una razionalizzazione del codice penale militare, evitando anche la duplicazione in ambito penale ordinario di alcuni reati a seguito della stessa condotta e darebbe maggiori competenze ai tribunali militari che al momento hanno un carico di lavoro esiguo a fronte di una struttura praticamente identica ai tribunali ordinari.
Inoltre ho approfondito il tema del PROVVEDIMENTO DI STATO, in quanto spesso è mal percepito dai militari un principio che difficilmente potrà essere modificato: il provvedimento di stato non può avere luogo in presenza di formule assolutorie piene ma la stessa cosa non può essere affermata nel caso in cui vengano emesse sentenze di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" e "perché l'imputato non lo ha commesso", pronunciate all'esito dell'udienza preliminare perchè trattasi di pronunce rese prima del giudizio e sempre revocabili (art. 434 c.p.p.). In tutti i casi di proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità, per estinzione del reato, per particolare tenuità del fatto; di assoluzione perché "il fatto non costituisce reato" o non è previsto dalla legge come reato", per mancanza di prove o per la presenza di cause di giustificazione; di archiviazione; di emissione di un decreto penale di condanna o pronuncia di una sentenza di condanna anche a seguito di giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato o direttissimo, l'azione disciplinare del provvedimento di stato è sempre possibile.
In ultimo ho trattato il tema della richiesta di procedimento (art. 260 c.p.m.p.), e dei fatti colposi art (170 c.p.m.p.).
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